Art. 2.
                          Soggetti politici

  1.  Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge
22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:
    a) il comitato promotore del quesito referendario;
    b)  le  forze  politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel
consiglio   regionale   o   che   siano   presenti   con  almeno  due
rappresentanti  al  Parlamento  europeo  o  in  uno  dei due rami del
Parlamento nazionale;
    c)  i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi,
comunque  denominati,  rappresentativi  di forze sociali e politiche,
diverse  da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lettera b), che
abbiano  un  interesse obiettivo e specifico al quesito referendario,
rilevabile  anche  sulla  base  dei rispettivi statuti; questi ultimi
organismi   devono   essersi  costituiti  entro  dieci  giorni  dalla
pubblicazione  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
presente provvedimento.
  2.   Entro  lo  stesso  termine  di  dieci  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
presente provvedimento, i soggetti politici di cui al comma 1 rendono
nota  al  Comitato  regionale  per  le  comunicazioni, che ne informa
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, la propria posizione
favorevole  o  contraria  al  quesito  referendario,  al  fine  della
partecipazione   ai  programmi  di  comunicazione  politica  e  della
trasmissione dei messaggi politici autogestiti.