Art. 2. Soggetti politici 1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici: a) il comitato promotore del quesito referendario; b) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio regionale o che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale; c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lettera b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti; questi ultimi organismi devono essersi costituiti entro dieci giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento. 2. Entro lo stesso termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento, i soggetti politici di cui al comma 1 rendono nota al Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, la propria posizione favorevole o contraria al quesito referendario, al fine della partecipazione ai programmi di comunicazione politica e della trasmissione dei messaggi politici autogestiti.