A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di Settore e
comunicato  in  data 4 luglio 2003, sul testo dell'ipotesi di accordo
relativo al CCNL del personale del comparto scuola per il quadriennio
normativo  2002/2005  e il primo biennio economico 2002/2003, e della
certificazione  positiva resa dalla Corte dei Conti il 22 luglio 2003
sull'attendibilita'  dei  costi quantificati per l'accordo medesimo e
sulla  relativa compatibilita' con gli strumenti di programmazione di
bilancio,  il  giorno  24 luglio 2003, alle ore 12,30, ha avuto luogo
l'incontro tra:

   l'ARAN nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni firmato

   e  i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni
sindacali:

CGIL... firmato
CISL... firmato
UIL... firmato
CONFSAL... firmato
CGIL/SNS... firmato
CISL/Scuola... firmato
UIL/Scuola... firmato
CONFSAL/SNALS... firmato
GILDA/UNAMS... non firmato

   Al  termine  della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato
CCNL  relativo  al  personale  del comparto Scuola per il quadriennio
normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003.

                              PREMESSA

   Il  presente  CCNL contiene l'accordo per il quadriennio normativo
2002-2005  e  le  disposizioni  di carattere economico per il biennio
2002-2003,  ma  raccoglie, riordina e presenta in modo sistematico ed
unitario  anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a
contratti,  accordi  o interpretazioni autentiche fin qui intervenuti
tra l'ARaN e le Organizzazioni sindacali di comparto.
   Sono   qui   riunificati,   in   particolare,   i  seguenti  testi
contrattuali firmati dal 4-8-1995 all'8-3-2002:
- CCNL  quadriennio  1994-1997 e I biennio economico 1994-95, firmato
  il 4-8-1995;
- Sequenza  contrattuale  per  il  personale dei Convitti, firmata il
  2-5-1996;
- CCNL II biennio economico 1996-97, firmato l'1-8-1996;
- Sequenza   contrattuale   sul   personale   delle  scuole  italiane
  all'estero, firmata l'11-12-1996;
- Interpretazioni  autentiche  degli  artt.  19,  41  e  69  del CCNL
  4-8-1995, firmate il 17-9-1997;
- Sequenza  contrattuale  sull'applicazione  degli  artt. 27 e 77 del
  CCNL 4-8-1995, firmata il 26-2-1998;
- CCNL  quadriennio  1998-2001 e I biennio economico 1998-99, firmato
  il 26-5-1999;
- Sequenza  contrattuale  ex  art.  44 del CCNL 26-5-1999, firmata il
  24-2-2000;
- Accordo   in   applicazione  dell'art.  8  della  L.  124/1999  per
  l'inquadramento  nella  scuola  del personale ATA proveniente dagli
  EE.LL., firmato il 20-7-2000;
- Sequenza  contrattuale  ex  art.  24,  comma 3, del CCNL 26-5-1999,
  firmata il 18-10-2000;
- CCNL II biennio 2000-2001, firmato il 15-3-2001;
- Accordo  successivo sul personale delle scuole italiane all'estero,
  in applicazione dell'art. 30 della sequenza contrattuale 24-2-2000,
  firmato il 14-9-2001;
- Accordo successivo sul telelavoro, in applicazione dell'art. 18 del
  CCNL II biennio, firmato il 18-10-2001;
- Accordo  successivo  su  Arbitrato e Conciliazione, in applicazione
  dell'art. 18 del CCNL II biennio, firmato il 18-10-2001;
- Accordo successivo per il personale ATA, firmato l'8-3-2002.

   Le  predette  intese sono entrate in vigore il giorno della firma,
  salvo  particolari  decorrenze  indicate  da  singoli  articoli,  e
  cessano  di  avere ogni efficacia dal giorno della firma definitiva
  del presente CCNL 2002-2005.
   Le  disposizioni  contrattuali  che  seguono,  pertanto, riportano
  tutte  le  norme  di  fonte negoziale vigenti, sia che si tratti di
  nuove che di precedenti, queste ultime modificate o meno.
   Sotto  la  titolazione  di  ciascun  articolo  sono riportate, tra
  parentesi,  le eventuali precedenti fonti negoziali da cui discende
  la disposizione contrattuale.
   Tutti  i  riferimenti  al  D.lgs.  n. 29/1993 contenuti in accordi
  contrattuali  precedenti  al D.lgs. n. 165/2001, nel presente testo
  contrattuale  unificato  sono  stati  aggiornati  ai corrispondenti
  articoli del D.lgs. n. 165/200l,
   Nelle  note  a fine testo, inoltre, sono riportate le disposizioni
  legislative  citate  e richiamate nel corpo dell'articolato. Queste
  ultime,  anche  se  eventualmente  abrogate,  sono  da considerarsi
  tuttora  in  vigore  ai  fini  contrattuali  qualora esplicitamente
  richiamate  nel  testo  che  segue,  come previsto dell'art. 69 del
  D.lgs. n. 165/2001.
   La presente premessa fa parte integrante del CCNL qui sottoscritto
  dalle parti.


ART.  1  -  CAMPO  DI  APPLICAZIONE,  DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE
                CONTRATTO (Art. 1 del C.C.N.L. 1999)

   1.  Il presente contratto collettivo nazionale, per il quadriennio
  giuridico  2002/2005  e  per  il  biennio  economico  2002/2003, si
  applica  a  tutto  il  personale  con  rapporto  di  lavoro a tempo
  indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui
  all'art.  12 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto
  il  18.12.02.  Il personale del comparto si articola nelle seguenti
  aree professionali:
   a) area della funzione docente;
   b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.

   2.  Il  presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31
  dicembre  2005  per  la parte normativa, ed e' valido dal 1 gennaio
  2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
   3.    Gli   effetti   giuridici   decorrono   dal   giorno   della
  sottoscrizione,  salvo diversa prescrizione del presente contratto.
  La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione
  del  contratto  da  parte  dei  soggetti  negoziali  a  seguito del
  perfezionamento  delle  procedure  di  cui  all'art. 47 del decreto
  legislativo  n.  165/2001.  Gli  istituti  a  contenuto economico e
  normativo  con  carattere  vincolato  ed  automatico sono applicati
  entro trenta giorni dalla predetta data di stipulazione.
   4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di
  anno  in  anno  qualora non ne sia data disdetta da una delle parti
  con  lettera  raccomandata,  almeno  tre mesi prima di ogni singola
  scadenza.   In  caso  di  disdetta,  le  disposizioni  contrattuali
  rimangono  in  vigore  fino  a  quando  non  siano  sostituite  dal
  successivo contratto collettivo.
   5.  Dopo  un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
  data  di  scadenza della parte economica del presente contratto, ai
  dipendenti  del  comparto sara' corrisposta la relativa indennita',
  secondo  le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del
  23  luglio  1993  e  con le modalita' di cui agli artt. 47 e 48 del
  decreto legislativo n. 165/2001.
   6.  In  sede  di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore
  punto   di   riferimento   del  negoziato  sara'  costituito  dalla
  comparazione   tra  l'inflazione  programmata  e  quella  effettiva
  intervenuta  nel  biennio  in  questione,  secondo  quanto previsto
  dall'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
   7.  Per  quanto  concerne  il  personale scolastico delle province
  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  si  applica  quanto previsto dai
  decreti  legislativi  24.07.96,  nn.  433  e 434, quest'ultimo come
  integrato dal d.lgs. n. 354/1997.