A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di Settore e comunicato in data 4 luglio 2003, sul testo dell'ipotesi di accordo relativo al CCNL del personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003, e della certificazione positiva resa dalla Corte dei Conti il 22 luglio 2003 sull'attendibilita' dei costi quantificati per l'accordo medesimo e sulla relativa compatibilita' con gli strumenti di programmazione di bilancio, il giorno 24 luglio 2003, alle ore 12,30, ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni firmato e i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali: CGIL... firmato CISL... firmato UIL... firmato CONFSAL... firmato CGIL/SNS... firmato CISL/Scuola... firmato UIL/Scuola... firmato CONFSAL/SNALS... firmato GILDA/UNAMS... non firmato Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL relativo al personale del comparto Scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003. PREMESSA Il presente CCNL contiene l'accordo per il quadriennio normativo 2002-2005 e le disposizioni di carattere economico per il biennio 2002-2003, ma raccoglie, riordina e presenta in modo sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti, accordi o interpretazioni autentiche fin qui intervenuti tra l'ARaN e le Organizzazioni sindacali di comparto. Sono qui riunificati, in particolare, i seguenti testi contrattuali firmati dal 4-8-1995 all'8-3-2002: - CCNL quadriennio 1994-1997 e I biennio economico 1994-95, firmato il 4-8-1995; - Sequenza contrattuale per il personale dei Convitti, firmata il 2-5-1996; - CCNL II biennio economico 1996-97, firmato l'1-8-1996; - Sequenza contrattuale sul personale delle scuole italiane all'estero, firmata l'11-12-1996; - Interpretazioni autentiche degli artt. 19, 41 e 69 del CCNL 4-8-1995, firmate il 17-9-1997; - Sequenza contrattuale sull'applicazione degli artt. 27 e 77 del CCNL 4-8-1995, firmata il 26-2-1998; - CCNL quadriennio 1998-2001 e I biennio economico 1998-99, firmato il 26-5-1999; - Sequenza contrattuale ex art. 44 del CCNL 26-5-1999, firmata il 24-2-2000; - Accordo in applicazione dell'art. 8 della L. 124/1999 per l'inquadramento nella scuola del personale ATA proveniente dagli EE.LL., firmato il 20-7-2000; - Sequenza contrattuale ex art. 24, comma 3, del CCNL 26-5-1999, firmata il 18-10-2000; - CCNL II biennio 2000-2001, firmato il 15-3-2001; - Accordo successivo sul personale delle scuole italiane all'estero, in applicazione dell'art. 30 della sequenza contrattuale 24-2-2000, firmato il 14-9-2001; - Accordo successivo sul telelavoro, in applicazione dell'art. 18 del CCNL II biennio, firmato il 18-10-2001; - Accordo successivo su Arbitrato e Conciliazione, in applicazione dell'art. 18 del CCNL II biennio, firmato il 18-10-2001; - Accordo successivo per il personale ATA, firmato l'8-3-2002. Le predette intese sono entrate in vigore il giorno della firma, salvo particolari decorrenze indicate da singoli articoli, e cessano di avere ogni efficacia dal giorno della firma definitiva del presente CCNL 2002-2005. Le disposizioni contrattuali che seguono, pertanto, riportano tutte le norme di fonte negoziale vigenti, sia che si tratti di nuove che di precedenti, queste ultime modificate o meno. Sotto la titolazione di ciascun articolo sono riportate, tra parentesi, le eventuali precedenti fonti negoziali da cui discende la disposizione contrattuale. Tutti i riferimenti al D.lgs. n. 29/1993 contenuti in accordi contrattuali precedenti al D.lgs. n. 165/2001, nel presente testo contrattuale unificato sono stati aggiornati ai corrispondenti articoli del D.lgs. n. 165/200l, Nelle note a fine testo, inoltre, sono riportate le disposizioni legislative citate e richiamate nel corpo dell'articolato. Queste ultime, anche se eventualmente abrogate, sono da considerarsi tuttora in vigore ai fini contrattuali qualora esplicitamente richiamate nel testo che segue, come previsto dell'art. 69 del D.lgs. n. 165/2001. La presente premessa fa parte integrante del CCNL qui sottoscritto dalle parti. ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO (Art. 1 del C.C.N.L. 1999) 1. Il presente contratto collettivo nazionale, per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 12 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 18.12.02. Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali: a) area della funzione docente; b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi. 2. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa, ed e' valido dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica. 3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 165/2001. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro trenta giorni dalla predetta data di stipulazione. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sara' corrisposta la relativa indennita', secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e con le modalita' di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/2001. 6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel biennio in questione, secondo quanto previsto dall'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993. 7. Per quanto concerne il personale scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano, si applica quanto previsto dai decreti legislativi 24.07.96, nn. 433 e 434, quest'ultimo come integrato dal d.lgs. n. 354/1997.