Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2004 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1.
Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia
digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti
1. Per i soggetti in attivita' alla data di entrata in vigore del
presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione e' escluso
dall'imposizione sul reddito d'impresa:
a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di
sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali; a tale
importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla
media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta
precedenti; (( le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle
spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite
dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o
filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci,
utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali
per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia
delle disposizioni del precedente periodo e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea; ))
b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la
partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero; sono
comunque escluse le spese per sponsorizzazioni;
c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali
destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o
universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia
trascorso piu' di un anno dal termine del relativo corso di studi;
d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un
mercato regolamentato di cui all'articolo 11.
2. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e' calcolato, in base alle
disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta
del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza
delle disposizioni di cui al presente articolo.
(( 2-bis. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti
detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su
apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante.
L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalita' di
comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della
stessa Agenzia. ))
3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettivita' delle
spese sostenute e' rilasciata (( con riferimento a quanto indicato
nel prospetto sezionale di cui al comma 2-bis )) dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da
un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in
quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo
13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza
fiscale. L'effettivita' delle spese di cui alla lettera c) del comma
1 e' comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di
appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva
partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.
4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese
sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. (Comma soppresso).
6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficio
spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi,
nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si
applicano le disposizioni del presente articolo. Ai fini del primo
periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.