Art. 2.
Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione
1. Le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione,
effettuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, dei crediti dello Stato o di altri
enti pubblici, relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e
innovazione, sono destinate alla concessione di ulteriori
finanziamenti da erogare con le modalita' stabilite dal Ministro
competente. La riassegnazione delle risorse derivanti dalle predette
operazioni di cartolarizzazione a fondi non rotativi puo' essere
disposta, nei limiti del venti per cento, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.