Art. 3.
Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti
all'estero
1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori, ((
che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano
non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata
attivita' di ricerca all'estero presso universita' o centri di
ricerca pubblici o privati per almeno due anni continutivi )) che
dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei
cinque anni solari successivi (( vengono )) a svolgere la loro
attivita' in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente
residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10
per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla
formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive. L'incentivo di cui al presente comma si
applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene
fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di
imposta successivi (( sempre che permanga la residenza fiscale in
Italia. ))