Art. 4.
Istituto italiano di tecnologia
1. E' istituita la fondazione denominata Istituto italiano di
tecnologia (IIT) con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico
del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo cosi' lo
sviluppo del sistema produttivo nazionale. A tal fine la fondazione
instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura
l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso
istituti esteri di eccellenza.
2. Lo statuto della fondazione, concernente anche l'individuazione
degli organi dell'Istituto, della composizione e dei compiti, e'
approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'economia e
delle finanze.
3. Il patrimonio della fondazione e' costituito ed incrementato da
apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le attivita',
oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi
di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere
concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del
patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Il trasferimento
di beni di particolare valore artistico e storico e' effettuato di
intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e non
modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829,
primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
4. Al fine di costituire il patrimonio dell'Istituto Italiano di
tecnologia, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse
nazionale, nonche' gli enti ad essi succeduti, possono disporre la
devoluzione di risorse all'Istituto fino a 2 anni dopo la
pubblicazione dello statuto di cui al comma 2, con modifiche,
soggette all'approvazione dall'autorita' vigilante, degli atti
costitutivi e degli statuti dei propri enti. Con le modalita' di cui
al comma 2, vengono apportate modifiche allo statuto dell'Istituto
per tenere conto dei principi contenuti negli statuti degli enti che
hanno disposto la devoluzione.
5. Ai fini del rapido avvio delle attivita' della fondazione
Istituto italiano di tecnologia, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
nominati un commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione
ed un collegio dei revisori. Il commissario unico con i poteri
dell'organo monocratico realizza il rapido avvio delle attivita'
della fondazione Istituto italiano di tecnologia in un periodo non
superiore a due anni (( dalla sua istituzione )) di cui al comma 1 ed
al termine rende il proprio bilancio di mandato.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario unico e'
autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di 10 unita' di
personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a
disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai
rispettivi ordinamenti, da enti ed organismi di cui all'(( articolo
)) 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni ed integrazioni. Puo' avvalersi, inoltre,
della collaborazione di esperti e di societa' di consulenza nazionali
ed estere, ovvero di universita' e di istituti universitari.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, la Cassa depositi
e prestiti e' autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla
contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni
di euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e
prestiti e' autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, in
favore del commissario unico nei limiti di importo complessivi
stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che
fissano, altresi', le condizioni di scadenza e di tasso di interesse.
8. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e
prestiti al commissario unico devono affluire in apposito conto
corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello
Stato, intestato alla fondazione Istituto italiano di tecnologia e ne
costituiscono il patrimonio iniziale.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere
dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa
depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle
somme anticipate, secondo modalita' da stabilire con propri decreti.
Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso
tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle
anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta
coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le
stesse modalita', anche di tasso e di tempo.
10. A favore della fondazione, ai fini della sua valorizzazione, e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Tali somme
possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui
contratti dall'Istituto.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della
fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi
da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di
neutralita' fiscale.
12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si
provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto.