Art. 2. 1. Per il periodo agosto 2003 - ottobre 2003, ciascun concessionario e' autorizzato ad utilizzare una schedina di gioco provvisoria, predisposta sulla base delle caratteristiche tecniche della propria rete di vendita. 2. I formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti ed i colori da utilizzare, per il fronte ed il retro delle schedine di gioco, sono specificati negli allegati n. 1, 2 e 3 al presente decreto. 3. Qualunque modifica ai formati, alla suddivisione degli spazi con relativi contenuti ed ai colori delle schedine di gioco deve essere autorizzata con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.).