Art. 2.
  1.   Per   il   periodo agosto   2003   -   ottobre  2003,  ciascun
concessionario  e'  autorizzato  ad  utilizzare una schedina di gioco
provvisoria,  predisposta  sulla  base delle caratteristiche tecniche
della propria rete di vendita.
  2. I formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti ed
i  colori  da utilizzare, per il fronte ed il retro delle schedine di
gioco,  sono  specificati  negli  allegati  n.  1,  2 e 3 al presente
decreto.
  3. Qualunque modifica ai formati, alla suddivisione degli spazi con
relativi  contenuti  ed ai colori delle schedine di gioco deve essere
autorizzata     con     provvedimento    del    direttore    generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.).