Art. 2. 
 
  In particolare sono comprese nella protezione: 
  1) le  opere  letterarie,  drammatiche,  scientifiche,  didattiche,
religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 
  2) le opere e le composizioni musicali,  con  o  senza  parole,  le
opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per
se' opera originale; 
  3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali  sia  fissata
la traccia per iscritto o altrimenti; 
  4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte  del  disegno,
della  incisione  e  delle  arti  figurative  similari,  compresa  la
scenografia, anche se applicate  all'industria,  sempreche'  il  loro
valore  artistico  sia  scindibile  dal  carattere  industriale   del
prodotto al quale sono associate; 
  5) i disegni e le opere dell'architettura; 
  6) le opere dell'arte cinematografica, muta  o  sonora,  sempreche'
non si tratti di semplice  documentazione  protetta  ai  sensi  delle
norme del capo quinto del titolo secondo.