Art. 3. 
 
  Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di  parti
di opere, che hanno carattere di creazione autonoma,  come  risultato
della scelta e del coordinamento ad un determinato  fine  letterario,
scientifico, didattico, religioso, politico od  artistico,  quali  le
enciclopedie, i dizionari, le antologie, le  riviste  e  i  giornali,
sono  protette  come  opere  originali,  indipendentemente  e   senza
pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di  opere
di cui sono composte.