Art. 4. I delitti preveduti dall'articolo precedente sono giudicati a seconda, della rispettiva competenza, dalle Corti d'assise, dai Tribunali e dai Pretori. Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati, previsti dal Testo unico dello disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di assise, e da cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta, morale o politica illibata.