Art. 6. Non puo' essere invocata la, prescrizione del reato e della pena a favore di coloro che, pur essendo colpe voli dei delitti di cui al presente decreto, sono rimasti finora impuniti per l'esistenza stessa del regime fascista. Per lo stesso motivo le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili ai delitti di cui al presente decreto e, se sono gia', stati applicati, le relative declaratorie sono revocate. L'Alto Commissario potra' proporre la revoca di grazie sovrane gia' concesse. Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo. La, pronuncia, al riguardo e' affidata ad una Sezione della Suprema Corte di Cassazione, designata dal Ministro Guardasigilli. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai delitti punibili con pena detentiva hon 'superiore nel massimo ai tre anni.