Art. 8. 
 
  Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della  situazione  politica,
creata dal fascismo, abbia compiuto  fatti  di  particolare  gravita'
che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a, norme
di rettitudine o di, probita' politica, e' soggetto alla interdizione
temporanea dai pubblici uffici ovvero  alla  privazione  dei  diritti
politici per una durata non superiore a dieci anni. 
 
  Qualora  l'agente  risulti  socialmente  pericoloso  puo'   esserne
disposta l'assegnazione ad una, colonia agricola o  ad  una  casa  di
lavoro per un tempo non inferiore ad un anno ne superiore a dieci. 
 
  I provvedimenti previsti dal presente articolo  sono  applicati  da
Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due
altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'art.
4. 
 
  Quanto ai membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti che
con i loro voti o  atti  contribuirono  al  mantenimento  del  regime
fascista ed a rendere possibile la guerra, la  decadenza  dalla  loro
carica sara' decisa dall'Alta Corte di cui  all'art.  2;  cio'  senza
pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano
applicabili.