Art. 8. Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica, creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravita' che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a, norme di rettitudine o di, probita' politica, e' soggetto alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni. Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso puo' esserne disposta l'assegnazione ad una, colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno ne superiore a dieci. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'art. 4. Quanto ai membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra, la decadenza dalla loro carica sara' decisa dall'Alta Corte di cui all'art. 2; cio' senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.