UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, e l'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Udito il parere della Consulta Nazionale; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. L'Assemblea Costituente e' eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. La rappresentanza e' proporzionale. L'esercizio del voto e' un obbligo al quale nessun cittadino puo' sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese in un momento decisivo della vita nazionale. L'elenco di coloro che si astengono dal voto nelle elezioni per la Costituente, senza giustificato motivo, sara' esposto per la durata di un mese nell'albo comunale. Per il periodo di cinque anni la menzione "non ha votato" sara' iscritta nei certificati di buona condotta che vengano rilasciati a chi si sia astenuto dal voto senza giustificato motivo.