Art. 3. I deputati all'Assemblea Costituente sono 573 suddivisi in collegi. Ogni collegio e' costituito in guisa da eleggere un minimo di 7 deputati, secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella A, allegata al presente decreto. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali. La elezione nel collegio "Val d'Aosta" e' regolata da norme speciali.