Art. 3. 
 
  I deputati all'Assemblea Costituente sono 573 suddivisi in collegi.
  Ogni collegio e' costituito in guisa da eleggere  un  minimo  di  7
  deputati, secondo le  circoscrizioni  stabilite  nella  tabella  A,
  allegata al presente decreto. 
  Il complesso delle  circoscrizioni  elettorali  forma  il  collegio
unico nazionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali. 
  La elezione  nel  collegio  "Val  d'Aosta"  e'  regolata  da  norme
speciali.