IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Vista la legge 10 luglio 1910, n. 455; 
  Visto il regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184; 
  Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945,  n.  417,  che  ha
istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale  31  luglio  1945,  n.
446,  relativo  all'ordinamento  ed   alle   attribuzioni   dell'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica; 
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di stato, Ministro per l'interno  e  Ministro  ad
interim per gli affari esteri, di concerto  con  i  Ministri  per  la
grazia e giustizia, per la pubblica istruzione e per il lavoro  e  la
previdenza sociale; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  In ogni provincia, sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi,
dei veterinari e dei farmacisti ed i Collegi delle ostetriche. Se  il
numero dei sanitari residenti nella provincia sia  esiguo  ovvero  se
sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o
demografico, l'Alto Commissario per l'igiene e la  sanita'  pubblica,
sentite le rispettive Federazioni nazionali e gli  Ordini  o  Collegi
interessati, puo' disporre che un Ordine  o  un  Collegio  abbia  per
circoscrizione due o piu' provincie finitime, designandone la sede.