Art. 2. Ciascuno degli Ordini e dei Collegi nei termini stabiliti dall'art. 22 elegge, in assemblea plenaria, fra gli iscritti all'albo, a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio direttivo, che e composto di confine membri, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, ma non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento. I componenti del Consiglio durano in carica due anni e l'assemblea, per l'elezione del Consiglio, deve essere convocata. Nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un tesoriere ed un segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e Collegio di cui convoca e presiede l'assemblea.