Art. 2.

  Ciascuno degli Ordini e dei Collegi nei termini stabiliti dall'art.
22  elegge,  in  assemblea  plenaria,  fra  gli  iscritti all'albo, a
maggioranza  di  voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio direttivo,
che  e  composto  di  confine  membri,  se gli iscritti nell'albo non
superano i cento; di sette se superano i cento, ma non i cinquecento;
di  nove,  se  superano  i cinquecento, ma non i millecinquecento; di
quindici, se superano i millecinquecento.
  I componenti del Consiglio durano in carica due anni e l'assemblea,
per  l'elezione  del  Consiglio,  deve essere convocata. Nei quindici
giorni precedenti a quello in cui esso scade.
  Ogni  Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un tesoriere
ed un segretario.
  Il  presidente  ha  la rappresentanza dell'Ordine e Collegio di cui
convoca e presiede l'assemblea.