Art. 3. 
 
  Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine  e  Collegio  spettano  le
seguenti attribuzioni: 
    a) compilare  e  tenere  l'albo  dell'Ordine  e  del  Collegio  e
pubblicarlo al principio di ogni anno; 
    b) vigilare alla conservazione del decoro  e  della  indipendenza
dell'Ordine e del Collegio; 
    c) designare  i  rappresentanti  dell'Ordine  o  Collegio  presso
commissioni,  enti  ed  organizzazioni  di  carattere  provinciale  o
comunale; 
    d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a  facilitare
il progresso culturale degli iscritti; 
    e) dare il proprio concorso alle autorita' locali nello studio  e
nell'attuazione dei provvedimenti che  comunque  possono  interessare
l'Ordine od il Collegio; 
    f) esercitare il potere disciplinare nei confronti  dei  sanitari
liberi professionisti inseriti nell'albo,  salvo  in  ogni  caso,  le
altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute  nelle
leggi e nei regolamenti in vigore; 
    g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra  sanitario  e
sanitario, o fra sanitario e persona o enti a  favore  dei  quali  il
sanitario abbia prestato o presi la propria opera professionale,  per
ragioni  di  spese  di  onorari  o  per  altre   questioni   inerenti
all'esercizio  professionale,  procurando  la   conciliazione   della
vertenza e, in caso di non riuscito  accordo,  dando  il  suo  parere
sulle con controversie stesse.