Art. 3. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni: a) compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno; b) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine e del Collegio; c) designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale; d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti; e) dare il proprio concorso alle autorita' locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine od il Collegio; f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti inseriti nell'albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore; g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presi la propria opera professionale, per ragioni di spese di onorari o per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle con controversie stesse.