Art. 5. Contro i provvedimenti del Consiglio direttivo per le materie indicate nel secondo comma dell'art. 4 e' ammesso ricorso all'assemblea degli iscritti, convocati in adunanza generale, che decide in via, definitiva. Contro i provvedimenti per le materie indicate nelle lettere a) ed f) dell'art. 3 e' ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.