Art. 5. 
 
  Contro i provvedimenti  del  Consiglio  direttivo  per  le  materie
indicate  nel  secondo  comma  dell'art.   4   e'   ammesso   ricorso
all'assemblea degli iscritti, convocati  in  adunanza  generale,  che
decide in via, definitiva. 
  Contro i provvedimenti per le materie indicate nelle lettere a)  ed
f) dell'art. 3 e' ammesso ricorso alla Commissione centrale  per  gli
esercenti le professioni sanitarie.