Art. 6. 
 
  I Consigli direttivi possono essere sciolti  quando  non  siano  in
grado di funzionare regolarmente. 
  Lo scioglimento viene disposto con  decreto  dell'Alto  Commissario
per l'igiene e la sanita' pubblica, sentite le rispettive Federazioni
nazionali,  Con  lo  stesso  decreto  e'  nominata  una   Commissione
straordinaria di tre membri iscritti nell'albo della provincia.  Alla
Commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio disciolto. 
  Entro tre mesi dallo  scioglimento  dovra'  procedersi  alle  nuove
elezioni.