Art. 6. I Consigli direttivi possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente. Lo scioglimento viene disposto con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, sentite le rispettive Federazioni nazionali, Con lo stesso decreto e' nominata una Commissione straordinaria di tre membri iscritti nell'albo della provincia. Alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio disciolto. Entro tre mesi dallo scioglimento dovra' procedersi alle nuove elezioni.