Art. 10.

  L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute.
  La  condizione giuridica dello straniero e' regolata dalla legge in
conformita' delle norme e dei trattati internazionali.
  Lo  straniero,  al  quale  sia  impedito  nel suo paese l'effettivo
esercizio  delle  liberta'  democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo
le condizioni stabilite dalla legge.
  Non e' ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.