Art. 4.

  La  Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
  Ogni  cittadino  ha  il  dovere  di  svolgere,  secondo  le proprie
possibilita'  e  la  propria  scelta, un'attivita' o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della societa'.