Art. 5.

  La   Repubblica,  una  e  indivisibile,  riconosce  e  promuove  le
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu'
ampio  decentramento  amministrativo;  adegua  i principi ed i metodi
della   sua   legislazione   alle   esigenze   dell'autonomia  e  del
decentramento.