Art. 7.

  Lo  Stato  e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.
  I   loro   rapporti   sono   regolati  dai  Patti  Lateranensi.  Le
modificazioni  dei  Patti,  accettate dalle due parti, non richiedono
procedimento di revisione costituzionale.