IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, per le cooperative e i loro consorzi ammessi a pubblici appalti; Visti i regi decreti 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella legge 13 dicembre 1927, n. 2499 e 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, contenenti norme di vigilanza sulle societa' cooperative; Visto il titolo VI, capo I del Codice civile, Libro V; Visti il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, che approva il testo unico delle leggi sul bollo ed il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, contenente il testo unico delle leggi sul registro; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. (Vigilanza) La vigilanza che le leggi in vigore stabiliscono sulle societa' e sugli enti cooperativi e loro consorzi e' attribuita al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, eccettuati i casi in cui norme speciali dispongano diversamente. Le cooperative comprese nell'elencazione dell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, nonche' quelle di assicurazione disciplinate dal regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, non sono soggette alle norme di vigilanza stabilite dal presente decreto. Il Ministero dell'industria e commercio e la Banca d'Italia trasmetteranno pero annualmente al Ministero del lavoro e della previdenza-sociale, un elenco aggiornato delle dette cooperative con tutte le indicazioni necessarie per la loro, iscrizione nello schedario generale della cooperazione di cui all'art. 15 del presente decreto.