Art. 10. (Poteri degli ispettori) Gli enti ispezionati hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'ispettore tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresi' i dati, le informazioni e i chiarimenti che fossero loro richiesti. Di ogni ispezione deve essere redatto processo verbale. Il verbale e' redatto in tre originali, datati e sottoscritti, oltre che dall'ispettore, dal legale rappresentante dell'ente, il quale puo' farvi iscrivere le sue osservazioni. Entro quindici giorni dalla data del verbale, l'ente ispezionato puo' presentare ulteriori osservazioni. L'ispettore e' tenuto al segreto d'ufficio. Uno degli originali rimane presso l'ente, gli altri due vengono trasmessi dall'ispettore all'associazione nazionale che ha disposto la ispezione o al Ministero, a seconda che si tratti di ispezione ordinaria o di ispezione straordinaria. Se l'ispezione riguarda cooperative agricole, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro trenta giorni dalla data del verbale. Tale adempimento deve essere effettuato nei confronti del Ministero dell'industria e commercio, ove trattasi di cooperative di produzione.