Art. 10.
(Poteri degli ispettori)
Gli enti ispezionati hanno l'obbligo di mettere a disposizione
dell'ispettore tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire
altresi' i dati, le informazioni e i chiarimenti che fossero loro
richiesti.
Di ogni ispezione deve essere redatto processo verbale. Il verbale
e' redatto in tre originali, datati e sottoscritti, oltre che
dall'ispettore, dal legale rappresentante dell'ente, il quale puo'
farvi iscrivere le sue osservazioni.
Entro quindici giorni dalla data del verbale, l'ente ispezionato
puo' presentare ulteriori osservazioni.
L'ispettore e' tenuto al segreto d'ufficio.
Uno degli originali rimane presso l'ente, gli altri due vengono
trasmessi dall'ispettore all'associazione nazionale che ha disposto
la ispezione o al Ministero, a seconda che si tratti di ispezione
ordinaria o di ispezione straordinaria.
Se l'ispezione riguarda cooperative agricole, una copia del verbale
deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
entro trenta giorni dalla data del verbale.
Tale adempimento deve essere effettuato nei confronti del Ministero
dell'industria e commercio, ove trattasi di cooperative di
produzione.