Art. 11. (Effetti delle ispezioni) In caso di constatate gravi irregolarita', il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro un mese dal ricevimento del verbale, ha facolta', valutate le circostanze del caso, di diffidare l'ente a provvedere alla regolarizzazione entro un termine stabilito. Ove l'ente non ottemperi entro il termine stabilito dalla diffida di cui al primo comma del presente articolo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo', nei casi piu' gravi, decretare la cancellazione dell'ente dal registro prefettizio e dallo schedario generale, nonche' la sua decadenza da ogni beneficio di legge, qualora non concorrano motivi per i provvedimenti di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella, legge 15 dicembre 1927, n. 2499, e al regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, nonche' agli articoli 2543, 2544, 2545 Codice civile. I provvedimenti di cui ai precedente comma, allorche' si tratti di cooperative agricole, sono disposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale previa intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste, ed ove trattasi di cooperative di produzione, previa intesa con quello dell'industria e commercio.