Art. 11.
(Effetti delle ispezioni)
In caso di constatate gravi irregolarita', il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale entro un mese dal ricevimento del
verbale, ha facolta', valutate le circostanze del caso, di
diffidare l'ente a provvedere alla regolarizzazione entro un
termine stabilito.
Ove l'ente non ottemperi entro il termine stabilito dalla diffida
di cui al primo comma del presente articolo, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale puo', nei casi piu' gravi,
decretare la cancellazione dell'ente dal registro prefettizio e
dallo schedario generale, nonche' la sua decadenza da ogni
beneficio di legge, qualora non concorrano motivi per i
provvedimenti di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n.
2288, convertito nella, legge 15 dicembre 1927, n. 2499, e al regio
decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4
giugno 1931, n. 998, nonche' agli articoli 2543, 2544, 2545 Codice
civile.
I provvedimenti di cui ai precedente comma, allorche' si tratti
di cooperative agricole, sono disposti dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale previa intesa con quello dell'agricoltura
e delle foreste, ed ove trattasi di cooperative di produzione,
previa intesa con quello dell'industria e commercio.