Art. 2. (Ispezioni) La vigilanza si esercita a mezzo di ispezioni ordinarie e straordinarie. Le ispezioni ordinarie debbono aver luogo almeno una volta ogni due anni; esse sono eseguite nei termini e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale di cui all'art. 18. Le ispezioni straordinarie hanno luogo ogni volta che se ne presenti l'opportunita', con l'osservanza delle disposizioni stabilite per le ispezioni ordinarie. Le ispezioni predette non pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente possano essere disposte da altre Amministrazioni dello Stato competenti per materia.