Art. 2.
(Ispezioni)
La vigilanza si esercita a mezzo di ispezioni ordinarie e
straordinarie.
Le ispezioni ordinarie debbono aver luogo almeno una volta ogni due
anni; esse sono eseguite nei termini e con le modalita' che saranno
stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita
la Commissione centrale di cui all'art. 18.
Le ispezioni straordinarie hanno luogo ogni volta che se ne
presenti l'opportunita', con l'osservanza delle disposizioni
stabilite per le ispezioni ordinarie.
Le ispezioni predette non pregiudicano quelle di carattere tecnico
che eventualmente possano essere disposte da altre Amministrazioni
dello Stato competenti per materia.