Art. 3. (Esecuzione delle ispezioni) Le ispezioni ordinarie sono eseguite di regola dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, debitamente riconosciute, a mezzo di revisori iscritti nell'elenco di cui all'art. 5 ovvero di esperti da esse designati previa intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le ispezioni straordinarie sono eseguite dai funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e uffici periferici dipendenti o delle prefetture Spetta agli stessi funzionari eseguire altresi' le ispezioni ordinarie a quelle cooperative, che non aderiscono ad alcuna delle predette associazioni nazionali.