Art. 3.
(Esecuzione delle ispezioni)
Le ispezioni ordinarie sono eseguite di regola dalle associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo, debitamente riconosciute, a mezzo di revisori iscritti
nell'elenco di cui all'art. 5 ovvero di esperti da esse designati
previa intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le ispezioni straordinarie sono eseguite dai funzionari del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e uffici periferici
dipendenti o delle prefetture
Spetta agli stessi funzionari eseguire altresi' le ispezioni
ordinarie a quelle cooperative, che non aderiscono ad alcuna delle
predette associazioni nazionali.