Art. 4.
(Competenza delle associazioni nazionali)
Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela
del movimento cooperativo sono competenti ad esercitare la vigilanza
sugli enti cooperativi ad esse associati.
Le funzioni di vigilanza di cui al presente decreto non possono
essere esercitate che dalle associazioni nazionali debitamente
riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.