Art. 4. (Competenza delle associazioni nazionali) Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono competenti ad esercitare la vigilanza sugli enti cooperativi ad esse associati. Le funzioni di vigilanza di cui al presente decreto non possono essere esercitate che dalle associazioni nazionali debitamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.