Art. 5. (Riconoscimento delle associazioni nazionali) Il riconoscimento di cui all'articolo precedente viene concesso con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed e' produttivo anche degli effetti giuridici di cui all'art. 12 del Codice civile. Per ottenere tale riconoscimento le associazioni nazionali debbono presentare apposita istanza ai Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione di non meno di mille enti cooperativi associati con la indicazione per cadauno del numero dei soci e da un documento da cui risulti il nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a trattare per conto dell'associazione richiedente. Le associazioni richiedenti debbono comprovare la loro efficienza centrale e periferica e presentare un elenco di revisori, formato secondo le prescrizioni che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale cui compete altresi' la facolta' di richiedere qualsiasi altra documentazione atta a fornire la dimostrazione della idoneita' delle associazioni ad assolvere le funzioni di vigilanza sulle cooperative associate.