Art. 5.
(Riconoscimento delle associazioni nazionali)
Il riconoscimento di cui all'articolo precedente viene concesso con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed e'
produttivo anche degli effetti giuridici di cui all'art. 12 del
Codice civile.
Per ottenere tale riconoscimento le associazioni nazionali debbono
presentare apposita istanza ai Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello
statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di
adesione di non meno di mille enti cooperativi associati con la
indicazione per cadauno del numero dei soci e da un documento da cui
risulti il nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e
direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a
trattare per conto dell'associazione richiedente.
Le associazioni richiedenti debbono comprovare la loro efficienza
centrale e periferica e presentare un elenco di revisori, formato
secondo le prescrizioni che saranno emanate dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale cui compete altresi' la facolta' di
richiedere qualsiasi altra documentazione atta a fornire la
dimostrazione della idoneita' delle associazioni ad assolvere le
funzioni di vigilanza sulle cooperative associate.