Art. 6.
(Vigilanza sulle associazioni)
Le associazioni nazionali come sopra riconosciute - sono sottoposte
alla vigilanza del Ministero del lavoro e, della previdenza sociale,
per quanto si attiene alla osservanza delle disposizioni del presente
decreto.
Ove si tratti di associazioni nazionali che limitano la loro azione
a cooperative di categoria, la vigilanza su di esse e' esercitata dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale di intesa con i
Ministeri competenti per materia.
Se una associazione nazionale non risulti in grado di assolvere
efficacemente le proprie funzioni il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale puo' provvedere alla revoca del decreto di
riconoscimento, sentita la Commissione centrale per le cooperative o
in caso di urgenza il suo Comitato.