Art. 6. (Vigilanza sulle associazioni) Le associazioni nazionali come sopra riconosciute - sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e, della previdenza sociale, per quanto si attiene alla osservanza delle disposizioni del presente decreto. Ove si tratti di associazioni nazionali che limitano la loro azione a cooperative di categoria, la vigilanza su di esse e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di intesa con i Ministeri competenti per materia. Se una associazione nazionale non risulti in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' provvedere alla revoca del decreto di riconoscimento, sentita la Commissione centrale per le cooperative o in caso di urgenza il suo Comitato.