Art. 7.
(Norme e contributi per le ispezioni ordinarie)
Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi
associati le associazioni nazionali sono tenute ad osservare le norme
che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
Il Ministero stabilisce inoltre i contributi dovuti dalle
cooperative alle associazioni nazionali per l'esercizio della
vigilanza.