Art. 7. (Norme e contributi per le ispezioni ordinarie) Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati le associazioni nazionali sono tenute ad osservare le norme che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero stabilisce inoltre i contributi dovuti dalle cooperative alle associazioni nazionali per l'esercizio della vigilanza.