Art. 8.
(Spese per le ispezioni eseguite da funzionari statali)
Le competenze spettanti agli ispettori per le ispezioni di cui ai
comma 2 e 3 dell'art. 3, nel caso in cui dal verbale di ispezione
risultino accertate gravi irregolarita', sono a carico degli enti
ispezionati e sono corrisposte nella misura stabilita dalle norme in
vigore per i funzionari dello Stato.