Art. 8. (Spese per le ispezioni eseguite da funzionari statali) Le competenze spettanti agli ispettori per le ispezioni di cui ai comma 2 e 3 dell'art. 3, nel caso in cui dal verbale di ispezione risultino accertate gravi irregolarita', sono a carico degli enti ispezionati e sono corrisposte nella misura stabilita dalle norme in vigore per i funzionari dello Stato.