Art. 9. (Oggetto delle ispezioni ordinarie) Le ispezioni ordinarie hanno lo scopo di accertare principalmente: a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche; b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per le agevolazioni tributarie o di altra natura di cui fruisce l'ente; c) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente; d) l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attivita' specifiche promosse o assunte dall'ente; e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attivita' e delle passivita'. L'ispettore e' tenuto anche a dare suggerimenti e consigli agli amministratori e agli impiegati per il retto ed efficace funzionamento dell'ente e soccorrerli della propria assistenza.