Art. 9.
(Oggetto delle ispezioni ordinarie)
Le ispezioni ordinarie hanno lo scopo di accertare principalmente:
a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari,
statutarie e mutualistiche;
b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e
speciali per le agevolazioni tributarie o di altra natura di cui
fruisce l'ente;
c) il regolare funzionamento contabile e amministrativo
dell'ente;
d) l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento
delle attivita' specifiche promosse o assunte dall'ente;
e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle
attivita' e delle passivita'.
L'ispettore e' tenuto anche a dare suggerimenti e consigli agli
amministratori e agli impiegati per il retto ed efficace
funzionamento dell'ente e soccorrerli della propria assistenza.