Art. 9.
                  (Oggetto delle ispezioni ordinarie)

  Le ispezioni ordinarie hanno lo scopo di accertare principalmente:
      a)  l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari,
  statutarie e mutualistiche;
      b)  la  sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e
  speciali  per  le  agevolazioni tributarie o di altra natura di cui
  fruisce l'ente;
      c)   il   regolare  funzionamento  contabile  e  amministrativo
  dell'ente;
      d)  l'esatta  impostazione  tecnica  e  il regolare svolgimento
  delle attivita' specifiche promosse o assunte dall'ente;
      e)  la  consistenza  patrimoniale  dell'ente  e  lo stato delle
  attivita' e delle passivita'.
    L'ispettore  e'  tenuto anche a dare suggerimenti e consigli agli
  amministratori   e   agli   impiegati  per  il  retto  ed  efficace
  funzionamento dell'ente e soccorrerli della propria assistenza.