Art. 21.

  Gli  ispettori  di ogni grado, i sottufficiali, le guardie scelte e
le  guardie forestali, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  che  alla  data  9 dicembre 1943 appartenevano ai
ruoli  del  servizio  permanente  effettivo  della  disciolta milizia
forestale  e  che  dichiareranno, entro sessanta giorni dalla data di
entrata,  in  vigore del regolamento di cui al successivo art. 29, di
non  voler  far  parte  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  saranno
collocati  ai  riposo  col trattamento di quiescenza previsto per gli
appartenenti   alla  milizia  nazionale  forestale,  computandosi  un
aumento  di cinque anni sul servizio utile ai fini della liquidazione
della pensione o della indennita' una volta, tanto.
  Gli  ispettori  di ogni grado, i sottufficiali, le guardie scelte e
le  guardie  forestali,  gia'  appartenenti  al personale in servizio
permanente effettivo della disciolta milizia forestale ed in servizio
alla  data  di  entrata  in  vigore  delle  presente decreto, i quali
dichiareranno,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del  regolamento di cui al successivo art. 29, di non voler far parte
del   Corpo  forestale  dello  Stato,  potranno,  a  domanda,  essere
trasferiti,  a giudizio insindacabile del Ministero dell'interno, nei
limiti  delle  vacanze  organiche esistenti nei corrispondenti gradi,
nei  ruoli  dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  con  il
relativo  grado  e  la  relativa  anzianita',  prendendo  posto  dopo
l'ultimo pari grado nei diversi ruoli in cui saranno inquadrati.
  Gli  ufficiali  della  posizione ausiliaria della disciolta milizia
forestale   che  non  saranno  assunti  in  servizio  a  termine  del
precedente  art.  17,  saranno  collocati a riposo, computandosi, per
meta'  e  con  le  vigenti  modalita'  di  legge,  agli effetti della
liquidazione  definitiva  della  quiescenza, gli anni ancora mancanti
per raggiungere gli otto di ausiliaria.