Art. 22. Al personale forestale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che alla data del 9 dicembre 1943 apparteneva ai ruoli della soppressa milizia forestale in posizione di servizio permanente effettivo, non potra' farsi, all'atto del collocamento a riposo, un trattamento di quiescenza meno favorevole di quello che esso avrebbe conseguito se fosse stato collocato in quiescenza al 31 luglio 1947 in base alle disposizioni che vigevano a tale data.