Art. 23. Nella prima attuazione del presente decreto un terzo dei posti disponibili nel gruppo B, di cui al precedente art. 16, potra' essere assegnato, mediante concorso per titoli ed esami: a) ai funzionari appartenenti al gruppo C dei ruoli transitori di cui alle tabelle Q ed R allegate al regio decreto 18 maggio 1942, n. 941, in attivita' di servizio, provvisti almeno di diploma di scuola media superiore; b) ai funzionari di gruppo C delle altre Amministrazioni dello Stato, in attivita' di servizio, che non abbiano superato i cinquanta anni di eta' e siano provvisti almeno del diploma di scuola media superiore. Il concorso avra' luogo per il grado iniziale del gruppo B con le modalita' da stabilirsi nel bando di concorso.