Art. 23.

  Nella  prima  attuazione  del  presente  decreto un terzo dei posti
disponibili nel gruppo B, di cui al precedente art. 16, potra' essere
assegnato,  mediante  concorso  per titoli ed esami: a) ai funzionari
appartenenti  al  gruppo C dei ruoli transitori di cui alle tabelle Q
ed  R  allegate al regio decreto 18 maggio 1942, n. 941, in attivita'
di  servizio,  provvisti almeno di diploma di scuola media superiore;
b) ai funzionari di gruppo C delle altre Amministrazioni dello Stato,
in  attivita'  di servizio, che non abbiano superato i cinquanta anni
di  eta'  e  siano  provvisti  almeno  del  diploma  di  scuola media
superiore.
  Il  concorso  avra' luogo per il grado iniziale del gruppo B con le
modalita' da stabilirsi nel bando di concorso.