Art. 24. Nella prima attuazione del presente decreto i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che alla data del 9 dicembre 1943 appartenevano ai ruoli della soppressa milizia forestale in posizione di servizio permanente, potranno partecipare a concorsi, interni per titoli ed esami al grado iniziale dei gruppi il e C, nel limite massimo di due terzi dei posti disponibili dopo le detrazioni e riserve disposte per legge a favore di determinate categorie, e, in ogni caso, non oltre il 50 per cento dei posti messi a concorso. Per partecipare al concorso del gruppo B occorre il diploma di perito agrario o di geometra o titolo equipollente, e per il gruppo C il diploma di scuola media inferiore.