Art. 25. Nel far luogo all'inquadramento del personale in forza delle disposizioni contenute nel presente decreto verranno osservate, in quanto applicabili, le norme contenute nell'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395. Ai fini dell'anzianita' richiesta dalle vigenti disposizioni per conseguire la promozione ai gradi 12° e 11° del gruppo C, il servizio prestato dai sottufficiali, dalle guardie scelte e dalle guardie e' valutabile: a) per intero il servizio prestato da sottufficiale; b) per meta' il servizio prestato da guardia scelta e guardia. L'anzianita' di servizio non utilizzata agli effetti del precedente comma e' computata per l'anzianita' prevista nel grado 11° per poter conseguire la promozione al grado 10°.