Art. 25.

  Nel  far  luogo  all'inquadramento  del  personale  in  forza delle
disposizioni  contenute  nel  presente decreto verranno osservate, in
quanto  applicabili, le norme contenute nell'art. 4 del regio decreto
11 novembre 1923, numero 2395.
  Ai  fini  dell'anzianita'  richiesta dalle vigenti disposizioni per
conseguire la promozione ai gradi 12° e 11° del gruppo C, il servizio
prestato  dai  sottufficiali, dalle guardie scelte e dalle guardie e'
valutabile:
    a) per intero il servizio prestato da sottufficiale;
   b) per meta' il servizio prestato da guardia scelta e guardia.
  L'anzianita' di servizio non utilizzata agli effetti del precedente
comma  e' computata per l'anzianita' prevista nel grado 11° per poter
conseguire la promozione al grado 10°.