Art. 26. I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che alla data del 9 dicembre 1943 appartenevano ai ruoli della soppressa milizia forestale in posizione di servizio permanente e che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia' raggiunto i limiti di eta', di cui al precedente art. 11, ovvero li raggiungano successivamente senza avere nel frattempo compiuto i periodi massimi di servizio finora vigenti ai sensi dell'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, possono, a loro domanda, rimanere in servizio permanente fino al compimento dei suaccennati periodi massimi di servizio al termine dei quali sono collocati a riposo. I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali che abbiano raggiunto dopo il 9 dicembre 1943 i limiti massimi di servizio di cui all'art. 44 del regolamento del 3 ottobre 1929, n. 1997, sono trattenuti in servizio e collocati in soprannumero fino al giorno in cui raggiungeranno i limiti di eta' per la cessazione dal servizio stabiliti nel precedente art. 11.