Art. 27.

  Il  personale  di  gruppo  A  del  Corpo  forestale  dello Stato in
servizio  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, il
quale  non  abbia  seguito il prescritto corso di specializzazione in
scienze forestali, e' tenuto a Seguire tale corso, le cui modalita' e
durata sono stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
ed a superare gli esami relativi.
  Coloro  che  entro  hanno  1949  non abbiano frequentato il corso e
superato i prescritti esami cessano di fare parte del Corpo forestale
dello Stato.
  La  presente  norma,  non  riguarda  i  funzionari  menzionati  nel
precedente art. 17, secondo comma.