Art. 27. Il personale di gruppo A del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il quale non abbia seguito il prescritto corso di specializzazione in scienze forestali, e' tenuto a Seguire tale corso, le cui modalita' e durata sono stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed a superare gli esami relativi. Coloro che entro hanno 1949 non abbiano frequentato il corso e superato i prescritti esami cessano di fare parte del Corpo forestale dello Stato. La presente norma, non riguarda i funzionari menzionati nel precedente art. 17, secondo comma.