Art. 28. Al personale del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' attribuita, a partire dal 1 agosto 1947, a titolo di assegno ad personam, riassorbibile nei futuri aumenti della indennita' di cui al precedente art. 14, secondo comma, per effetto di promozione al grado superiore, la differenza fra il complesso delle indennita' godute fino al 31 luglio 1947 (militare, alloggio, domestico per il personale di gruppo A; militare, alloggio, complementare per i sottufficiali, guardie scelte e guardie) e l'indennita' stabilita nel precedente art. 14.