Art. 28.

  Al  personale del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data
di  entrata  in vigore del presente decreto, e' attribuita, a partire
dal 1 agosto 1947, a titolo di assegno ad personam, riassorbibile nei
futuri aumenti della indennita' di cui al precedente art. 14, secondo
comma,  per  effetto  di promozione al grado superiore, la differenza
fra  il  complesso  delle  indennita'  godute  fino al 31 luglio 1947
(militare,   alloggio,  domestico  per  il  personale  di  gruppo  A;
militare, alloggio, complementare per i sottufficiali, guardie scelte
e guardie) e l'indennita' stabilita nel precedente art. 14.