Art. 5. Le norme per il funzionamento della Commissione centrale e dei Comitati saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale medesima. La Commissione centrale e' convocata ogni tre mesi dal Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale. E' convocata altresi' ogni qualvolta il Ministro lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. I Comitati sono convocati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei loro componenti.