Art. 5.

  Le  norme  per  il  funzionamento  della Commissione centrale e dei
Comitati  saranno  stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale medesima.
  La Commissione centrale e' convocata ogni tre mesi dal Ministro per
il  lavoro  e  la  previdenza,  sociale.  E'  convocata altresi' ogni
qualvolta  il  Ministro  lo  ritenga  opportuno  o  quando  ne faccia
richiesta almeno un terzo dei componenti.
  I  Comitati  sono  convocati  dal  Ministro  per  il  lavoro  e  la
previdenza  sociale  di sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei
loro componenti.