Art. 3. Casi particolari di determinazione della base imponibile 1. Per gli apparecchi di gioco per i quali non sia possibile, per qualunque motivo, l'accesso agli appositi contatori per la lettura dei dati in essi registrati, il concessionario, fermi restando tutti gli obblighi connessi allo svolgimento delle attivita' e funzioni affidate in concessione, e' tenuto a determinare, per i giorni di mancata lettura dei dati, gli importi dovuti su base forfetaria secondo i criteri di cui al comma 2. 2. La base imponibile per la determinazione dell'importo forfetario di cui al comma 1, e' calcolata secondo i criteri di cui al paragrafo 2 dell'allegato tecnico, come media delle somme giocate nel periodo, non superiore a sessanta giorni, precedente alla data nella quale si verifica la mancata lettura. 3. Nei termini di versamento del PREU, relativo al periodo contabile durante il quale e' ripristinato l'accesso agli appositi contatori per la lettura dei dati degli apparecchi di cui al comma 1, il concessionario provvede all'eventuale conguaglio tra quanto versato a titolo forfetario e quanto effettivamente dovuto. 4. Per gli apparecchi di gioco per i quali non e' possibile il ripristino dei contatori per la lettura dei dati, la base imponibile forfetaria e', comunque, rappresentata dall'importo piu' elevato tra il valore risultante dall'applicazione del criterio di cui al comma 2 ed il valore forfetario determinato periodicamente da AAMS con propri decreti.