Art. 3.

      Casi particolari di determinazione della base imponibile

  1.  Per  gli apparecchi di gioco per i quali non sia possibile, per
qualunque  motivo,  l'accesso  agli appositi contatori per la lettura
dei  dati in essi registrati, il concessionario, fermi restando tutti
gli  obblighi  connessi  allo  svolgimento delle attivita' e funzioni
affidate  in  concessione,  e'  tenuto a determinare, per i giorni di
mancata  lettura  dei  dati,  gli  importi  dovuti su base forfetaria
secondo i criteri di cui al comma 2.
  2. La base imponibile per la determinazione dell'importo forfetario
di cui al comma 1, e' calcolata secondo i criteri di cui al paragrafo
2  dell'allegato tecnico, come media delle somme giocate nel periodo,
non  superiore a sessanta giorni, precedente alla data nella quale si
verifica la mancata lettura.
  3.  Nei  termini  di  versamento  del  PREU,  relativo  al  periodo
contabile  durante  il  quale e' ripristinato l'accesso agli appositi
contatori per la lettura dei dati degli apparecchi di cui al comma 1,
il   concessionario  provvede  all'eventuale  conguaglio  tra  quanto
versato a titolo forfetario e quanto effettivamente dovuto.
  4.  Per  gli  apparecchi  di  gioco per i quali non e' possibile il
ripristino  dei contatori per la lettura dei dati, la base imponibile
forfetaria  e', comunque, rappresentata dall'importo piu' elevato tra
il valore risultante dall'applicazione del criterio di cui al comma 2
ed il valore forfetario determinato periodicamente da AAMS con propri
decreti.