L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16
settembre 2004;
  Visto  l'art.  1,  comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio
1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo»;
  Vista  la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle
campagne  elettorali  per  l'elezione  alla  Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica», e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per
la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;
  Vista  la  legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per
l'attuazione  del principio del pluralismo nella programmazione delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004,
che  emana  il  codice  di  autoregolamentazione ai sensi della legge
6 novembre 2003, n. 313;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361,  concernente  «Approvazione  del testo unico delle leggi recanti
norme  per  l'elezione  della  Camera  dei  deputati»,  e  successive
modificazioni;
  Rilevato  che  con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto
2004  sono stati convocati per il giorno 24 ottobre 2004 i comizi per
le   elezioni  suppletive  della  Camera  dei  deputati  nei  collegi
uninominali  n. 3 della III circoscrizione Lombardia 1, n. 10 della X
circoscrizione Liguria, n. 30 della XI circoscrizione Emilia-Romagna,
n.  4  e  n.  6  della  XII  circoscrizione  Toscana,  n. 1 della XIX
circoscrizione Campania 1 e n. 11 della XXI circoscrizione Puglia;
  Effettuate  le  consultazioni  con  la Commissione parlamentare per
l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei servizi radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
  Udita   la   relazione  del  Commissario  relatore,  dott. Giuseppe
Sangiorgi,   ai   sensi  dell'art.  32  del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:
                               Art. 1.

                 Finalita' e ambito di applicazione

  1.  Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della
legge  22  febbraio  2000,  n.  28, come modificata e integrata dalla
legge  6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso
ai  mezzi  di  informazione  durante  la  campagna  per  le  elezioni
suppletive  della  Camera  dei  deputati nei collegi uninominali n. 3
della  III  circoscrizione  Lombardia 1, n. 10 della X circoscrizione
Liguria,  n.  30  della XI circoscrizione Emilia-Romagna, n. 4 e n. 6
della  XII  circoscrizione  Toscana,  n.  1  della XIX circoscrizione
Campania  1  e  n.  11 della XXI circoscrizione Puglia, fissate per i
giorni 24 e 25 ottobre 2004, al fine di garantire, rispetto a tutti i
soggetti politici, imparzialita' e parita' di trattamento.