Art. 2. Altre operazioni assistite dalla garanzia dello Stato 1. Al fine di assicurare il reperimento da parte della CDP S.p.a. delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'attivita' di finanziamento di cui all'art. 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge, nel rispetto dei principi di accessibilita', uniformita' di trattamento, predeterminazione e non discriminazione, di cui all'art. 5, comma 11, lettera b) del decreto-legge, la CDP S.p.a e' autorizzata, con le modalita' indicate al comma 2, ad emettere altri prodotti del Risparmio Postale, nonche' ad effettuare operazioni, contrarre finanziamenti ed emettere titoli, anche assistiti dalla garanzia dello Stato. 2. La CDP S.p.a. sottopone al Ministero dell'economia e delle finanze, per la preventiva autorizzazione, i termini e le condizioni dei prodotti finanziari o delle operazioni, di cui al comma 1, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato; l'autorizzazione viene rilasciata con decreto del direttore generale del Tesoro.