Art. 2.
        Altre operazioni assistite dalla garanzia dello Stato
  1.  Al  fine di assicurare il reperimento da parte della CDP S.p.a.
delle   risorse  necessarie  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di
finanziamento   di   cui   all'art.  5,  comma  7,  lettera  a),  del
decreto-legge,   nel   rispetto   dei   principi  di  accessibilita',
uniformita'  di trattamento, predeterminazione e non discriminazione,
di  cui  all'art.  5,  comma 11, lettera b) del decreto-legge, la CDP
S.p.a  e'  autorizzata,  con  le  modalita'  indicate  al comma 2, ad
emettere  altri prodotti del Risparmio Postale, nonche' ad effettuare
operazioni,   contrarre   finanziamenti  ed  emettere  titoli,  anche
assistiti dalla garanzia dello Stato.
  2.  La  CDP  S.p.a.  sottopone  al  Ministero dell'economia e delle
finanze,  per la preventiva autorizzazione, i termini e le condizioni
dei  prodotti  finanziari  o delle operazioni, di cui al comma 1, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato; l'autorizzazione
viene rilasciata con decreto del direttore generale del Tesoro.