Art. 3. Garanzia dello Stato 1. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 1 e 2 viene rilasciata a tutela delle obbligazioni assunte dalla CDP S.p.a. verso i depositanti, gli investitori e i finanziatori. 2. Il diritto di regresso dello Stato nei confronti della CDP S.p.a., derivante dall'eventuale escussione della garanzia, viene esercitato senza pregiudizio: a) dei crediti, di cui sono titolari soggetti pubblici, rilevanti ai fini della separazione contabile e organizzativa (di seguito «Gestione Separata»); b) del perseguimento delle finalita' di interesse economico generale assegnate alla CDP S.p.a. dall'art. 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge; c) della titolarita' delle partecipazioni societarie trasferite ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge e soggette ai criteri di gestione fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5, comma 11, lettera d), del decreto-legge.