Art. 3.
                        Garanzia dello Stato
  1.  La  garanzia  dello  Stato  di  cui  agli  articoli 1 e 2 viene
rilasciata a tutela delle obbligazioni assunte dalla CDP S.p.a. verso
i depositanti, gli investitori e i finanziatori.
  2.  Il  diritto  di  regresso  dello  Stato nei confronti della CDP
S.p.a.,  derivante  dall'eventuale  escussione  della garanzia, viene
esercitato senza pregiudizio:
    a) dei crediti, di cui sono titolari soggetti pubblici, rilevanti
ai  fini  della  separazione  contabile  e  organizzativa (di seguito
«Gestione Separata»);
    b) del  perseguimento  delle  finalita'  di  interesse  economico
generale  assegnate  alla CDP S.p.a. dall'art. 5, comma 7, lettera a)
del decreto-legge;
    c) della  titolarita'  delle partecipazioni societarie trasferite
ai  sensi  dell'art.  5,  comma  3,  lettera  b), del decreto-legge e
soggette  ai  criteri  di  gestione  fissati con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi  dell'art.  5, comma 11,
lettera d), del decreto-legge.