Art. 4. Buoni postali fruttiferi 1. I buoni postali fruttiferi sono prodotti finanziari nominativi, non sono cedibili salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino suecessione a titolo universale, e non possono essere dati in pegno. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, con il consenso del titolare, l'emittente ha facolta' di riacquistare i buoni postali fruttiferi, per conto proprio o per conto di societa' da esso controllate, al valore di rimborso per il tramite di Poste italiane S.p.a. 3. I buoni postali fruttiferi possono essere rappresentati da documento cartaceo ovvero da registrazioni contabili (di seguito «buoni dematerializzati»); per questi ultimi e' richiesta la titolarita' di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale sul quale sono regolate le operazioni di collocamento, gestione e rimborso. 4. I buoni postali fruttiferi sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista all'atto di emissione, fatta salva la facolta' di rimborso anticipato a richiesta del titolare secondo le modalita' e condizioni previste nel relativo regolamento adottato dalla CDP S.p.a.