Art. 4.
                      Buoni postali fruttiferi
  1.  I buoni postali fruttiferi sono prodotti finanziari nominativi,
non sono cedibili salvo il trasferimento per successione per causa di
morte  del  titolare o per cause che determinino suecessione a titolo
universale, e non possono essere dati in pegno.
  2.  In  deroga  a  quanto  previsto al comma 1, con il consenso del
titolare,  l'emittente  ha  facolta'  di riacquistare i buoni postali
fruttiferi,  per  conto  proprio  o  per  conto  di  societa' da esso
controllate,  al  valore di rimborso per il tramite di Poste italiane
S.p.a.
  3.  I  buoni  postali  fruttiferi  possono  essere rappresentati da
documento  cartaceo  ovvero  da  registrazioni  contabili (di seguito
«buoni   dematerializzati»);   per  questi  ultimi  e'  richiesta  la
titolarita'  di  un  conto  corrente  postale  o  di  un  libretto di
risparmio   postale   sul   quale  sono  regolate  le  operazioni  di
collocamento, gestione e rimborso.
  4.  I  buoni postali fruttiferi sono liquidati, in linea capitale e
interessi,  alla scadenza prevista all'atto di emissione, fatta salva
la  facolta'  di rimborso anticipato a richiesta del titolare secondo
le  modalita' e condizioni previste nel relativo regolamento adottato
dalla CDP S.p.a.