Art. 6. Formalita' in materia di contratti, pubblicita' e comunicazioni ai titolari di buoni postali fruttiferi 1. Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi Poste italiane S.p.a. mette a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico, fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (di seguito il «Foglio Informativo»). 2. Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito; il documento cartaceo rappresentativo dei buoni postali fruttiferi non e' assimilabile alle carte valori. 3. Per il collocamento dei buoni dematerializzati i contratti relativi al servizio di collocamento sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, e' consegnato al sottoscrittore, unitamente al regolamento del prestito. Sono consentite altre forme di sottoscrizione dei contratti ammesse dalla normativa vigente in materia di collocamento di strumenti finanziari. 4. Le comunicazioni della CDP S.p.a. ai titolari dei buoni postali fruttiferi vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito web della CDP S.p.a. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a., nonche' mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso e' in corso di pubblicazione. 5. Gli schemi della documentazione individuata dal presente articolo sono preventivamente approvati da CDP S.p.a. 6. La forma e gli altri segni caratteristici del documento cartaceo rappresentativo dei buoni pustali fruttiferi sono approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del direttore generale del Tesoro.