Art. 6.
           Formalita' in materia di contratti, pubblicita'
       e comunicazioni ai titolari di buoni postali fruttiferi
  1.  Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi Poste italiane
S.p.a.  mette  a  disposizione  del  cliente  nei  locali  aperti  al
pubblico,   fogli   informativi  contenenti  informazioni  analitiche
sull'emittente,    sui    rischi    tipici   dell'operazione,   sulle
caratteristiche   economiche  dell'investimento  e  sulle  principali
clausole contrattuali (di seguito il «Foglio Informativo»).
  2.  Per  il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati
da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento
medesimo   unitamente  al  regolamento  del  prestito;  il  documento
cartaceo   rappresentativo   dei  buoni  postali  fruttiferi  non  e'
assimilabile alle carte valori.
  3.  Per  il  collocamento  dei  buoni  dematerializzati i contratti
relativi  al  servizio di collocamento sono redatti per iscritto e un
esemplare,  comprensivo  delle  condizioni  generali di contratto, e'
consegnato al sottoscrittore, unitamente al regolamento del prestito.
Sono  consentite  altre forme di sottoscrizione dei contratti ammesse
dalla  normativa  vigente  in  materia  di  collocamento di strumenti
finanziari.
  4.  Le comunicazioni della CDP S.p.a. ai titolari dei buoni postali
fruttiferi  vengono  effettuate  mediante  l'inserzione  di  appositi
avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito web della
CDP   S.p.a.  Al  fine  di  garantire  l'effettiva  conoscenza  delle
informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche
mediante  l'esposizione  di  appositi  avvisi  nei  locali  aperti al
pubblico  di Poste italiane S.p.a., nonche' mediante pubblicazione su
quotidiani   a  diffusione  nazionale,  di  cui  uno  economico,  con
l'indicazione   degli  estremi  della  pubblicazione  della  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso e' in
corso di pubblicazione.
  5.   Gli  schemi  della  documentazione  individuata  dal  presente
articolo sono preventivamente approvati da CDP S.p.a.
  6. La forma e gli altri segni caratteristici del documento cartaceo
rappresentativo  dei  buoni  pustali  fruttiferi  sono  approvati dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze con decreto del direttore
generale del Tesoro.