Art. 7. Libretti di risparmio postale 1. I libretti di risparmio postale sono prodotti finanziari nominativi o al portatore e su di essi sono annotati i versamenti e i prelevamenti di denaro effettuati. 2. I versamenti e i prelevamenti sui libretti di risparmio postale possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di carta a banda magnetica o di altri documenti di legittimazione, quando resi disponibili e rilasciati a richiesta del depositante; le annotazioni di operazioni preventivamente autorizzate dal depositante, nonche' quelle effettuate tramite carta a banda magnetica o altri documenti di legittimazione, possono essere riportate anche in epoca successiva all'esecuzione delle operazioni stesse, in occasione della presentazione del libretto. 3. I libretti di risparmio postale intestati ai minori di eta' sono aperti con limiti di giacenza e prelievo che ne consentano, anche per fasce d'eta', l'utilizzo e la gestione direttamente da parte dei minori intestatari ovvero mediante i loro rappresentanti legali. 4. Ai libretti di risparmio postale sono applicabili le disposizioni recate dal codice civile in materia di libretti di deposito a risparmio.