Art. 7.
                    Libretti di risparmio postale
  1.  I  libretti  di  risparmio  postale  sono  prodotti  finanziari
nominativi o al portatore e su di essi sono annotati i versamenti e i
prelevamenti di denaro effettuati.
  2.  I versamenti e i prelevamenti sui libretti di risparmio postale
possono  essere  effettuati anche tramite l'utilizzo di carta a banda
magnetica  o  di  altri  documenti  di  legittimazione,  quando  resi
disponibili  e rilasciati a richiesta del depositante; le annotazioni
di  operazioni  preventivamente  autorizzate dal depositante, nonche'
quelle  effettuate  tramite carta a banda magnetica o altri documenti
di legittimazione, possono essere riportate anche in epoca successiva
all'esecuzione   delle   operazioni   stesse,   in   occasione  della
presentazione del libretto.
  3. I libretti di risparmio postale intestati ai minori di eta' sono
aperti con limiti di giacenza e prelievo che ne consentano, anche per
fasce  d'eta',  l'utilizzo  e  la  gestione direttamente da parte dei
minori intestatari ovvero mediante i loro rappresentanti legali.
  4.   Ai   libretti   di   risparmio  postale  sono  applicabili  le
disposizioni  recate  dal  codice  civile  in  materia di libretti di
deposito a risparmio.